1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 484-bis del codice di procedura penale»;
b) all'articolo 5 (L), comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 484, comma 2, del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 6, del medesimo codice».