Art. 17.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

      1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

          «i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 484-bis del codice di procedura penale»;

          b) all'articolo 5 (L), comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 484, comma 2, del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 6, del medesimo codice».

 

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